Sez. 1, Sentenza n. 7061 del 28/07/1994 (Rv. 487555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Società cooperativa - Fallimento - Dichiarazione - Svolgimento di attività commerciale - Accertamento implicito - Assegnazione di alloggi ai soci - Regime I.V.A. applicabile - Dichiarazione di fallimento - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento di una società cooperativa è rilevante anche ai fini del regime I.V.A. applicabile alle assegnazioni di alloggi ai soci, implicando tale dichiarazione un accertamento giudiziario positivo circa lo svolgimento di attività commerciale, dato che al giudice, che può accertare la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa, non essendo questa incompatibile con la finalità mutualistica, l'accertamento dello scopo di lucro non è precluso né dall'oggetto sociale risultante formalmente dall'atto costitutivo della società né dal fatto che quest'ultima risulti iscritta nel registro prefettizio delle imprese cooperative, rivestendo tale formalità unicamente lo scopo di consentire alla società di partecipare ai pubblici appalti e di usufruire di alcuni benefici fiscali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2540 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)