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Sez. 1, Sentenza n. 5839 del 16/05/1992 (Rv. 477243 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per la cooperazione - In genere | Cooperativa edilizia - Elementi presuntivi comprovanti lo svolgimento di attività speculativa esorbitante dallo scopo mutualistico - Sussistenza - Conseguenze - Agevolazioni tributarie in considerazione del fine mutualistico - Esclusione - Accertamento dell'imponibile ai fini del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477243-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per la cooperazione - In genere

L'esercizio di una impresa commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa. Ne deriva che, al fine del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, l'accertamento dell'imponibile a carico di una cooperativa edilizia, con esclusione dei benefici ad essa accordati in considerazione del fine mutualistico, deve ritenersi consentito all'Amministrazione finanziaria in presenza di elementi anche presuntivi che evidenzino lo svolgimento da parte della cooperativa di attività speculativa esorbitante dal suddetto scopo, atteso che la presunzione di corrispondenza dell'attività agli scopi mutualistici, discendente dall'inclusione nello statuto delle clausole indicate dall'art. 26 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577, ha carattere del tutto relativo e, pertanto, può essere superata dalla dimostrazione, anche con prove indiziarie, del carattere speculativo dell'attività medesima, come nel caso di vendita a terzi degli alloggi realizzati (nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva ravvisato l'intento speculativo nel fatto che i soci fondatori di una cooperativa edilizia, tutti parenti e titolari di altri immobili, impossibilitati quindi ad essere assegnatari degli alloggi costruiti, avevano ceduto a terzi i propri diritti all'assegnazione verso il corrispettivo di un prezzo di mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2515, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 151 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)