Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 22/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100335 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI.*
La norma di cui all'art 498 cod proc pen, per la quale la prova del legittimo impedimento a comparire in giudizio pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza non invalida il giudizio contumaciale, e applicabile anche in Sede di opposizione a decreto penale e, conseguentemente, non puo disconoscersi la legalita della sentenza che ordina l'esecuzione del decreto penale opposto, per la mancata comparizione dell'opponente, in dipendenza di tardiva giustificazione del legittimo impedimento a comparire, posto che tale prova deve fornirsi prima della pronuncia della sentenza medesima. Peraltro, se la comparizione dell'opponente all'udienza sia stata impedita da caso fortuito, questo puo essere esaminato dal giudice dell'impugnazione; ma perche cio sia possibile, occorre dimostrare che la tardiva comunicazione dell'impedimento non sia dipesa da colpa dell'interessato, o da eventi comunque a lui imputabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)