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Sez. L, Sentenza n. 3533 del 12/06/1985 (Rv. 441155 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - INTERESSI MORATORI - INTERESSI SUI CREDITI DI LAVORO - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441155-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - INTERESSI MORATORI - INTERESSI SUI CREDITI DI LAVORO - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il principio secondo cui i debiti delle pubbliche amministrazioni divengono liquidi ed esigibili, e perciò produttivi di interessi, solo dopo l'emissione del titolo di spesa, ai sensi dell'art. 270 del regolamento di contabilità dello stato (R.d. 23 maggio 1924 n. 827) è applicabile soltanto agli interessi corrispettivi e non anche a quelli moratori (art. 1224 cod. civ.) né in particolare, nel caso di debiti di lavoro, al maggior danno per svalutazione monetaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civile. (V 2065/80, mass n 405718; (Conf 3324/81, mass n 413898; (Conf 1330/78, mass n 390693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)