Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25832 del 21/12/2010 (Rv. 615855 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo amministrativo - Domanda di equa riparazione - Condizioni - Presentazione nel processo presupposto della istanza di prelievo ex art. 54 del d.l. n. 112 del 2008 - Necessità - Forma - Sottoscrizione personale della parte - Esclusione - Presentazione di nuova istanza di fissazione d'udienza ex art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 - Firma apposta dalla parte personalmente - Prescrizione a pena di improcedibilità del giudizio amministrativo - Rilevanza nel giudizio di equa riparazione - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d'appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, sia stata presentata l'istanza di prelievo, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133) e secondo le modalità dell'art. 51, comma 2, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ancorché tale atto e l'eventuale istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000 n. 205 siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, applicabile al caso di specie, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l'improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d'appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto, tuttora pendente avanti al giudice amministrativo, debba essere dichiarato improcedibile.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)