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Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 18/03/2010 (Rv. 612369 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione decennale dei ricorsi - Domanda di equa riparazione - Presunzione di disinteresse per la decisione di merito valida anche per il passato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612369-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 54 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull'attualità dell'interesse alla decisione e di manifestarlo. Ne consegue che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione, rendendo esplicito l'attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l'esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell'atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)