Sez. 1, Sentenza n. 7975 del 28/03/2017 (Rv. 644840 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Veridicità dei dati aziendali - Condizione di ammissibilità del concordato - Configurabilità - Conseguenze - Revoca del concordato ex art. 173 l.fall. - Sopravvenienza di una nuova attestazione - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
In tema di concordato preventivo, anche nella vigenza della nuova disciplina di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, tra le condizioni richieste per l'ammissibilità del concordato rientra, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sicché, quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, comma 3, l.fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)