Sez. 1, Sentenza n. 3087 del 04/02/1981 Cc. (dep. 04/02/1981) Rv. 147493 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE RELATIVI A CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE RELATIVI A CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
E irrilevante, ai fini della contestazione d'una circostanza aggravante, l'omessa indicazione degli articoli di legge sempre che gli elementi descrittivi dell'anzidetta circostanza siano desumibili dalla contestazione del reato. (nella specie l'ordinanza di rinvio a giudizio, pur omettendo la indicazione della disposizione di legge relativa all'aggravante, specificava - con riferimento al contestato delitto di spaccio di stupefacenti - il quantitativo di eroina importato e detenuto - chilogrammi due, settecento - ed avente all'epoca un valore di mercato superiore ad un miliardo di lire. Sulla base di tali elementi la Corte, con l'enunciato principio, ha ritenuto implicitamente contestata agli imputati l'aggravante di cui all'art 74, secondo comma, legge 22 dicembre 1975, n 685). In senso conforme: sez prima, 16 marzo 1979, ric bulla.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)