Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 15/07/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176906 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE O DI DETENZIONE DOMICILIARE - UTILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PERIODO DI CARCERAZIONE SOFFERTO ALL'ESTERO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE O DI DETENZIONE DOMICILIARE - UTILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PERIODO DI CARCERAZIONE SOFFERTO ALL'ESTERO.*
L'art. 54, primo comma dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'art. 18 della legge di modifica 10 ottobre 1986, n. 663, stabilisce che ai fini della detrazione di pena per la concessione della liberazione anticipata "è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare (cioè prima della sentenza definitiva di condanna) o di detenzione domiciliare". Pertanto, quando ricorrano queste forme di carcerazione, il tribunale di sorveglianza, per compiere la valutazione della personalità ed arrivare alla concessione della misura alternativa, deve prescindere dall'utilizzazione di quegli strumenti scientifici, previsti dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario solo per i condannati e gli internati, reperendo aliunde gli elementi utili alla formazione del proprio libero convincimento. (nella specie, relativa a periodo di carcerazione computato ex art. 138 cod. pen. (pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero) sofferto prima della condanna definitiva nello stato, la S.C., ribadita la possibilità del giudizio su tale periodo ai fini di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ha affermato l'Obbligo del tribunale di sorveglianza di provvedere a tanto, acquisendo, con propria indagine, tutti gli elementi in ordine al comportamento tenuto dal condannato in quel periodo, escludendo che l'esistenza degli strumenti scientifici ed il loro impiego ai fini della prova di partecipazione all'opera di rieducazione si presentasse quale conditio sine qua non, come invece reputato dai giudici del merito). (V mass n 175345 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)