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Sez. L, Sentenza n. 13958 del 03/08/2012 (Rv. 623360 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Funzionari direttivi del cosiddetto parastato - Estensione "ad personam" del trattamento degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato - Natura - Equipollenza stipendiale - Oggetto - Indennità di funzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623360-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In materia di trattamento economico del personale del cosiddetto parastato, la disposizione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, estendendo "ad personam" ai funzionari direttivi il trattamento degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 748 del 1972, sancisce una equipollenza di tipo stipendiale, non comprensiva dell'indennità di funzione, atteso che l'art. 61 cit. determina unicamente lo stipendio annuo lordo delle qualifiche richiamate e che l'art. 15, comma 2, della legge n.88 del 1988 rimette alla contrattazione articolata l'individuazione delle posizioni funzionali di particolare rilievo cui è correlata l'erogazione dell'indennità di funzione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 61, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)