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Sez. L, Sentenza n. 1674 del 25/01/2007 (Rv. 594317 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Personale dipendente dell'INPS - Indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, legge n.88 del 1989 (successivamente denominata "CCDE 98") - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594317-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

L'indennità di funzione, prevista dall'art. 15, comma 2, della legge n.88 del 1989 per i dipendenti dell'INPS (successivamente denominata "CCDE 98") è destinata a compensare l'effettivo espletamento delle funzioni che, per delega della stessa legge, sono individuate, a tal fine, in sede di contrattazione articolata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ripristinato l'indennità di funzione - sospesa dall'Istituto per assegnazione ad incarichi non giustificanti l'erogazione - sul presupposto dell'inosservanza delle prescrizioni formali e delle motivazioni previste dalla contrattazione collettiva, della provvisorietà dell'assegnazione ad altro incarico non seguita da assegnazione definitiva, infine, sulla correlazione tra indennità di funzione e riconoscimento della professionalità acquisita. Per la S.C., la mancata effettiva adibizione alle funzioni bastava per escludere il diritto a percepire l'indennità "de qua", non rilevando, in contrario, né l'asserita provvisorietà, né l'illegittimità della revoca del precedente incarico che ne aveva legittimato l'erogazione)

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)