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Sez. U, Sentenza n. 5122 del 26/05/1994 (Rv. 486772 - 01)

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudice di responsabilità - In genere | Responsabilità degli amministratori degli enti locali - Nuova disciplina ex art. 58 legge n. 142 del 1990 - Portata - Distinzione tra responsabilità formale e generica responsabilità amministrativa - Cessazione - Applicazione di detta disciplina nei giudizi in corso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486772-01

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudice di responsabilità - In genere

L'art. 58 della legge n. 142 del 1990. secondo cui per gli amministratori degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato - ha l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale, che riservano alla giurisdizione della Corte dei conti tutte indistintamente le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, venendo, quindi, meno, rispetto a detti amministratori, la possibilità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ex art. 260 T.U. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (devoluta alla giurisdizione ordinaria dagli abrogati artt. 261 e 265 del T.U. cit.). L'immediata applicabilità della suddetta norma nei giudizi in corso, quale "ius superveniens" in materia di competenza giurisdizionale, non è esclusa dal principio della "perpetuatio iurisdictionis" dell'art. 5 cod. proc. civ., che nel vigente testo, prima della riformulazione innovativa di cui alla legge n. 353 del 1990, nega rilevanza ai mutamenti successivi alla domanda inerenti allo stato di fatto, non alla legge regolatrice della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)