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Sez. L - , Sentenza n. 2288 del 28/01/2019 (Rv. 652566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Condotte disciplinari punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, ove risulti accertata una condotta inquadrata nell'ambito di quelle punite dal contratto collettivo solo con sanzione conservativa, va riconosciuta la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva invece accordato la tutela indennitaria cd. forte in una ipotesi in cui non era stato investito di censura il presupposto, affermato nella stessa sentenza, della riconducibilità delle condotte contestate nelle previsioni collettive non tipizzate - relative alla trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero alla trasgressione dei regolamenti interni - per le quali il contratto collettivo prevedeva la sanzione conservativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)