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Sez. L - , Sentenza n. 32500 del 14/12/2018 (Rv. 652034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato - Sanzione più grave di quella tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di una specifica allegazione sul punto da parte del lavoratore, trovando applicazione il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, recepito dal r.d. n. 148 del 1931, direttamente conoscibile dal giudice senza la necessità di una collaborazione delle parti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)