Sez. T, Ordinanza n. 5466 del 11/03/2026 (Rv. 678439-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 1, commi 235 e ss., l. n. 197 del 2022 - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Spese a qualsiasi titolo effettuate - Disciplina ex art. 310 c.p.c. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui all'art. 1, commi 235 e seguenti, della l. n. 197 del 2022, l'estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta che, in applicazione della previsione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. (da leggersi unitamente al comma 239 dell'art. 1 citato ed al comma 2 dell'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla l. n. 108 del 2025), restano a carico delle parti non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, benché divenuti privi di efficacia.
Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Legge 30/07/2025 num. 108, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)