Sez. T, Ordinanza n. 20345 del 21/07/2025 (Rv. 676086-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Condono fiscale - Effetti processuali e conseguenti riflessi di ordine sostanziale. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.
Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)