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Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014 (Rv. 630364 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO | Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630364-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO

L'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)