Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 21/08/2003 (Rv. 566109 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 1127 cod. civ. - Natura - Da atto lecito - Decorrenza di interessi legali - Previa costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE
Poiché l'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 cod. civ. costituisce un debito di valore (anche se non per fatto illecito), di conseguenza non è utilizzabile la regola dettata, per le obbligazioni di valuta, dall'art. 1224 cod. civ., secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)