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Sez. L, Sentenza n. 5932 del 05/11/1980 (Rv. 409723 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA REPUTAZIONE DELL'IMPRENDITORE DERIVANTI DALL'AZIONE PENALE INTENTATA CONTRO DI LUI DAL LAVORATORE A TUTELA DEL SUO DIRITTO ALLA LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409723-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA REPUTAZIONE DELL'IMPRENDITORE DERIVANTI DALL'AZIONE PENALE INTENTATA CONTRO DI LUI DAL LAVORATORE A TUTELA DEL SUO DIRITTO ALLA LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORO.*

La nozione di giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, non fornita dal legislatore, deve essere determinata di volta in volta dal giudice con riguardo, da un lato, alla legittimita dei motivi addotti e, dall'altro, alla commisurazione delle conseguenze estintive del rapporto che dal suo Esercizio discendono per il contraente piu debole, e cioe alla congruita di essi, tenendo conto della particolarita di ciascun rapporto in relazione ai soggetti ed all'oggetto del vinculum iuris stipulato, con i limiti posti dagli artt 1, 2, 36 e 46 cost, nella parte in cui sanciscono il diritto alla liberta e dignita del lavoratore nell'esecuzione della sua prestazione, come fine che realizza la sua partecipazione alla comunita sociale, con eguali diritti con il datore di lavoro, sotto l'aspetto della dignita umana, e nella piu ampia realizzazione del concetto di collaborazione nella gestione dell'impresa, anch'essa intesa come strumento della sua elevazione economica e sociale. Pertanto, il comportamento tenuto dal lavoratore al fine di tutelare il suo diritto alla liberta e dignita del lavoro nei confronti dell'imprenditore, mediante ricorso alla tutela penale, nella cui Sede lo ha sospettato autore di un reato, non puo costituire causa di recesso senza preavviso da parte di quest'ultimo, ancorche la conoscenza fortuita dei fatti denunziati da parte degli altri dipendenti gli rechi indirettamente ingiuria. In tal caso, infatti, si e in presenza di conseguenze dannose, ma inevitabili, derivanti dall'Esercizio di un diritto che trae origine dallo stesso rapporto di lavoro, la cui tutela non puo essere pretermessa dall'eventuale risonanza negativa che il suo Esercizio puo avere sulla reputazione ed il prestigio dell'imprenditore dinanzi ai suoi collaboratori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)