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Sez. L, Sentenza n. 1749 del 16/02/2000 (Rv. 533950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Denunzia penale nei confronti del datore di lavoro e divulgazione della notizia in azienda - Irrilevanza - Limiti - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Non costituisce di per sè giusta causa di licenziamento il comportamento del lavoratore che denuncia al giudice penale un fatto posto in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti e che divulga la notizia della denunzia all'interno dell'azienda. Per la verifica della legittimità a meno del licenziamento, spetta al giudice di merito accertare tutte le modalità del caso concreto, tenendo conto, anche se non in maniera esclusiva, dell'esito del processo penale, e appurare se il lavoratore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva, nonché se dalla divulgazione della notizia all'interno o all'esterno dell'azienda sia derivato al datore di lavoro un effettivo pregiudizio, consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione del medesimo, tale da metterne in discussione la credibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)