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Sez. 3, Sentenza n. 14975 del 28/06/2006 (Rv. 593042 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debiti di valuta - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma cod. civ. mediante riconoscimento della rivalutazione monetaria - Cumulabilità, nello stesso periodo, degli interessi con le rivalutazioni - Esclusione - Ulteriori interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla liquidazione della somma.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593042-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del "maggior danno" ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., si provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che solo da tale data spettano, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)