Sez. 2, Sentenza n. 2780 del 28/03/1997 (Rv. 503369 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Interessi moratori - Cumulabilità con la rivalutazione monetaria ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e non sono pertanto cumulabili con l'importo della rivalutazione monetaria eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cod. civ., essendo la stessa destinata solo al ristoro del danno eccedente quello già coperto dalla liquidazione degli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)