Sez. 4, Sentenza n. 6674 del 16/02/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165331 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA (LEGGE N. 689 DEL 1981) - INFORMATIVA DELLA PERSONA OFFESA GIÀ NOTIZIATA DEL REATO - NECESSITÀ - CASI DI NON NECESSITÀ DELL'AVVISO - INDIVIDUAZIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA (LEGGE N. 689 DEL 1981) - INFORMATIVA DELLA PERSONA OFFESA GIÀ NOTIZIATA DEL REATO - NECESSITÀ - CASI DI NON NECESSITÀ DELL'AVVISO - INDIVIDUAZIONE.*
L'informativa alla persona offesa dal reato a sensi dell'art. 99 legge 24 novembre 1981 n. 689 - deve essere effettuata anche se l'offeso abbia già ricevuto notizia del fatto costituente reato divenuto perseguibile a querela, mentre non deve essere inoltrata quando risulti una causa di Estinzione del reato, quando il diritto di querela sia estinto ovvero sia stato già esercitato o rinunziato in modo espresso o tacito, quando sia intervenuta remissione di querela. (V mass n 154076).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)