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Sez. U, Sentenza n. 5540 del 17/04/1982 Ud. (dep. 03/06/1982) Rv. 154076 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - IN ORDINE AI REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - DISTINZIONI - NON PENDENZA DEL PROCEDIMENTO E CONOSCENZA DEL FATTO COSTITUENTE REATO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO - DECORRENZA DEL TERMINE DI PROPONIBILITÀ DELLA QUERELA DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO E CONOSCENZA DEL FATTO COSTITUENTE REATO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO - INFORMATIVA DEL GIUDICE - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DI PROPONIBILITÀ DELLA QUERELA DAL GIORNO DELLA ANZIDETTA INFORMATIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154076-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - IN ORDINE AI REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - DISTINZIONI - NON PENDENZA DEL PROCEDIMENTO E CONOSCENZA DEL FATTO COSTITUENTE REATO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO - DECORRENZA DEL TERMINE DI PROPONIBILITÀ DELLA QUERELA DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO E CONOSCENZA DEL FATTO COSTITUENTE REATO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO - INFORMATIVA DEL GIUDICE - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DI PROPONIBILITÀ DELLA QUERELA DAL GIORNO DELLA ANZIDETTA INFORMATIVA - FATTISPECIE.*

L'art. 99 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è da interpretare nel senso che per i reati commessi prima del giorno di entrata in vigore dell'anzidetta legge e divenuti perseguibili a querela, il termine di proponibilità della querela stessa decorre, ove il procedimento non sia pendente, da detto giorno allorché la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto mentre, in caso di pendenza del procedimento, dal giorno in cui quella persona sia stata informata dall'autorità giudiziaria, ancorché abbia già avuto notizia del fatto costituente reato; e ciò perché la circostanza che discrimina la previsione del secondo comma rispetto a quella del primo comma della citata disposizione dell'art. 99 legge 689 del 1981 è costituita dalla pendenza del procedimento e non dalla conoscenza del fatto costituente reato da parte della persona offesa. (nella specie si è chiarito che il correttivo del secondo comma dell'art. 99 legge 689 del 1981 alla regola posta nel primo comma della stessa norma è da spiegare con l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per Mancanza di querela sulla base della "fictio legis" e non già a seguito di una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di Esercizio della privata doglianza).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)