Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 15/11/1967 (Rv. 330244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Il dolo di una delle parti in danno dell'altra, in tanto puo produrre la revocazione della sentenza in quanto si concreti in artifizi o raggiri, tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita. Le semplici omissioni, le inveritiere affermazioni, la mancata produzione di documenti o l'irrituale o illegale ritiro degli stessi, anche se censurabili sotto il profilo della probita e lealta processuale, non costituiscono dolo revocatorio, cosi come non integrano gli estremi del dolo, ai sensi dell'art.395 n. 1 cod.proc.civ., quei fatti o comportamenti che non abbiano spiegato influenza determinante sulla decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)