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Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973 (Rv. 362979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA PRODUZIONE DI DELIBERAZIONI DI UN'ASSEMBLEA CONDOMINIALE.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA PRODUZIONE DI DELIBERAZIONI DI UN'ASSEMBLEA CONDOMINIALE.*

Il dolo di una delle parti in danno dell'altra in tanto puo costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto si concreti in artifizi o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita; esso non comprende, invece, le ipotesi di semplici omissioni, di affermazioni non veritiere, di mancata produzione di documenti, che attengono a comportamenti censurabili eventualmente sotto il diverso profilo della lealta e probita processuale, dovendo il contegno delle parti nel processo essere valutato in relazione alla struttura del processo stesso (che e determinato dal principio del contraddittorio) ed alla regola secondo cui nessuno e tenuto a produrre (di sua iniziativa) prove contro se stesso, regola che e una diretta conseguenza del principio dell'Onere della prova. (nella specie e stato escluso che fosse motivo di dolo revocatorio la circostanza che in una causa di impugnazione di delibera assembleare di condominio, l'amministrazione condominiale avesse taciuto l'esistenza di alcune deliberazioni e di una sentenza relative al periodo nel quale l'attore era minorenne). (Conf 2021/71, mass n 352664; 3775/69, mass n 352664; (Conf 2734/67, mass n 330244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)