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Sez. L - , Sentenza n. 31496 del 05/12/2018 (Rv. 652015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Art. 18, comma 7, st. lav. riformulato - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Assenza di nesso causale fra recesso e motivo addotto - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'assenza di nesso causale fra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, st.lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pretestuoso il licenziamento dell'unico dipendente della società con mansioni impiegatizie, motivato dalla cessazione di uno dei cinque contratti di appalto che il datore aveva in essere, trattandosi di sopravvenienza che non aveva comportato un automatico svuotamento, o comunque una sensibile riduzione, del contenuto dell'attività lavorativa, tale da giustificare la soppressione del posto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)