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Sez. L - , Sentenza n. 16702 del 25/06/2018 (Rv. 649488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Art. 18, comma 7, st.lav. "ratione temporis" applicabile - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Prova insufficiente - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", di cui all'art. 18, comma 7, st.lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)