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Sez. 3, Sentenza n. 8656 del 07/08/1995 (Rv. 493590 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Acquisizione della proprietà del fondo - Condizioni - Pagamento del prezzo entro il termine di legge mediante offerta reale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493590-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del prelazionante di voler esercitare il relativo diritto e la convocazione dell'alienante davanti al notaio non sono sufficienti a produrre l'effetto acquisitivo della proprietà del fondo offerto in vendita, ove non intervenga entro il termine di legge il pagamento del prezzo da effettuarsi mediante offerta reale.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)