Sez. 3, Sentenza n. 8656 del 07/08/1995 (Rv. 493590 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Acquisizione della proprietà del fondo - Condizioni - Pagamento del prezzo entro il termine di legge mediante offerta reale - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del prelazionante di voler esercitare il relativo diritto e la convocazione dell'alienante davanti al notaio non sono sufficienti a produrre l'effetto acquisitivo della proprietà del fondo offerto in vendita, ove non intervenga entro il termine di legge il pagamento del prezzo da effettuarsi mediante offerta reale.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)