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Sez. 3, Sentenza n. 8726 del 18/07/1992 (Rv. 478258 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Esercizio - Effetto traslativo della proprietà - Pagamento del prezzo o deposito liberatorio della somma nelle forme di legge - Necessità - Dichiarazione del prelazionante di eseguire il pagamento al momento della stipulazione del contratto davanti al notaio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478258-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinnanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)