diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5061 del 29/12/1982 Ud. (dep. 22/04/1984) Rv. 163807 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - INFORMAZIONE ALLA PARTE OFFESA CIRCA LA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA DI CUI ALL'ART. 99 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163807-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - INFORMAZIONE ALLA PARTE OFFESA CIRCA LA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA DI CUI ALL'ART. 99 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ.*

Allorquando il reato divenuto procedibile a querela risulti di già estinto, il giudice, dinnanzi al quale pende il procedimento relativo, non deve dare inizio alla procedura di informazione prevista dal secondo comma dell'art. 99 della legge n. 689 del 1981, ma - in puntuale e rigorosa applicazione delle norme di cui agli artt. 183 cod. pen. e 152 primo comma cod. proc. pen. nonché, per l'amnistia, di quella di cui agli artt. 599 e 592 cod. proc. pen. - deve dichiarare immediatamente l'avvenuta Estinzione (che prevale per la sua attualità sull'eventuale causa di improcedibilità conseguente al mancato Esercizio del diritto di querela) salvo che non ritenga applicabile la norma dell'art. 152 cpv. Cod. proc. pen.. (Conf mass n 154077; (Conf mass n 154383; (Conf mass n 155586; (Conf mass n 158852).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 599, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)