Sez. U, Sentenza n. 9148 del 31/05/1991 Ud. (dep. 12/09/1991) Rv. 187931 - 01
Stupefacenti - In genere | Produzione e traffico illecito - Fatti di lieve entità - Ravvisabilità.
Stupefacenti - In genere
Ai fini del giudizio sulla lieve entità dei fatti di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli elementi da considerare, che vanno valutati globalmente, attengono all'azione e all'oggetto materiale del reato e sono tutti di carattere oggettivo, escluso ogni riferimento alle circostanze soggettive e in particolare alle condizioni e alle qualità personali del detentore di droga e al suo stato di tossicodipendenza. Sono da ritenersi fatti di lieve entità la cessione gratuita o la detenzione di qualche dose per uso di gruppo, l'offerta dello spinello tra fumatori di hashish, la coltivazione di qualche pianta di cannabis indiana, l'esportazione, la vendita, la distribuzione e la cessione di modico quantitativo di stupefacente a condizione che non siano effettuati con professionalità, organizzazione di mezzi anche rudimentali, o continuità. L'attenuante può essere riconosciuta altresì nel caso di tossicodipendente che importi, acquisti o detenga per le sue esigenze personali un quantitativo di stupefacente maggiore della dose media giornaliera, ma inferiore a quello che rendeva applicabile, secondo la precedente giurisprudenza, l'ipotesi di cui all'art. 71 della legge 685 del 1975. Non può invece essere concessa a chi detiene per uso personale un quantitativo non modico secondo la terminologia degli artt. 72 e 80 della legge 685 del 1975, in caso di spaccio esercitato in modo continuativo, attività di rilevante pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)