Sez. 6, Sentenza n. 28251 del 09/02/2017 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 270397 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Condotte di spaccio non occasionali, ma organizzate o professionali - Compatibilità - Possibilità - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale. (In motivazione la S.C. ha precisato che tale principio è desumibile dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede un'attenuante per l'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di fatti di detenzione e cessione di lieve entità, cioè riferiti al c.d. piccolo spaccio, ancorchè organizzato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)