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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16328 del 30/07/2020 (Rv. 658750 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Proposizione nel processo presupposto di querela di falso in via incidentale - Computo del periodo di sospensione ex art. 225, comma 2, c.p.c. ai fini del superamento del termine di ragionevole durata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658750-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, va escluso dalla durata del processo presupposto il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 225, comma 2, c.p.c., atteso, per un verso, che l'ampia previsione dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui non si tiene conto, ai fini del computo della durata, "del tempo in cui il processo è sospeso", include non solo l'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c., ma anche tutte le altre ipotesi di sospensione, compresa quella conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale, che si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all'area della sospensione necessaria; e considerato, per altro verso, che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)