Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5769 del 07/03/2017 (Rv. 643259 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Irragionevole durata del processo esecutivo - Computo del periodo di sospensione ex art. 624 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di equa riparazione, va escluso dalla durata del processo esecutivo il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 624 c.p.c., atteso, da un lato, che l’ampiezza della formula dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, include nella sua previsione, oltre a quella regolata dall’art. 295 c.p.c., anche tale ipotesi di sospensione, e, dall'altro, che quest'ultima si correla ai rimedi oppositivi ex artt. 615 e 619 c.p.c., i quali, rispetto alla vicenda esecutiva cui ineriscono e che li occasiona, conservano un'indubitabile autonomia strutturale, sicchè la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio anche per la loro eccessiva durata, deve azionare due differenti pretese - pur cumulabili nello stesso ricorso, ex art. art. 104 c.p.c. - volte a conseguire l’indennizzo per l’irragionevole durata, rispettivamente, del processo di esecuzione e di quello, distinto ed autonomo, di opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)