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Sez. L, Sentenza n. 1226 del 07/02/1994 (Rv. 485235 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Valutazione equitativa delle prestazioni | Presupposto - Certezza dell'"an" del diritto alla retribuzione - Sussistenza nel rapporto full time - Esclusione nel rapporto part time.
Stato
decisa il 1994-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485235-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Valutazione equitativa delle prestazioni

Ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., la certezza dell'"an" del diritto alla retribuzione fatto valere dal lavoratore, mentre può ritenersi sussistente in ipotesi di valido contratto di lavoro full- time in relazione al quale sia contestato l'effettivo rispetto dell'intero orario di lavoro, è invece da escludersi in relazione a prestazioni lavorative accedenti ad un contratto part-time nullo per difetto di forma, e non convertito in contratto a tempo pieno in mancanza della prova che entrambe le parti (art. 1424 cod. civ.) avrebbero voluto tale secondo contratto, atteso che in tale ipotesi l'effettivo svolgimento di una determinata prestazione lavorativa, di cui siano accertate la qualità e la quantità, si configura, nello stesso tempo, come fattore costitutivo sia del diritto alla retribuzione (ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.) che della misura di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)