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Sez. L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994 (Rv. 488857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO | Contratto a tempo limitato - Nullità per mancata osservanza del requisito della forma scritta - Diritto alla retribuzione nella misura non già del tempo pieno ma del tempo effettivamente occupato - art. 2126 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO

In tema di rapporto di lavoro agricolo, la nullità del contratto di impiego a tempo limitato - previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. 28 gennaio 1982 per gli impiegati agricoli - per mancata osservanza del requisito della forma scritta comporta, nella ricorrenza delle altre condizioni previste dal C.C.N.L. per tale forma di contratto, il diritto del lavoratore non già alla retribuzione prevista per il lavoro a tempo pieno, bensì a quella correlata alla ridotta attività di lavoro effettivamente prestata, in relazione al disposto dell'art. 2126 cod. civ., non potendosi, in difetto del relativo consenso, operare la conversione in contratto a tempo pieno del contratto a tempo limitato nullo per difetto di forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)