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Sez. L, Sentenza n. 1508 del 20/02/1985 (Rv. 439517 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO SODDISFATTO TARDIVAMENTE IN SEDE EXTRAGIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI SPECIFICA DOMANDA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439517-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO SODDISFATTO TARDIVAMENTE IN SEDE EXTRAGIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI SPECIFICA DOMANDA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di crediti di lavoro, il principio secondo cui la rivalutazione monetaria (art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) dev'essere operata anche d'ufficio in ogni stato e grado, senza necessità di apposita domanda del lavoratore, attenendo la rivalutabilità ad una proprietà indissolubile del credito fatto valere, è applicabile nell'ipotesi in cui il credito di rivalutazione si presenti accessorio a quello fatto valere in giudizio e non anche quando si tratti di rivalutazione concernente un credito soddisfatto tardivamente in Sede extragiudiziale, nel qual caso, ferma l'azionabilità autonoma della relativa pretesa, la rivalutazione, nella quale si esaurisce il petitum del lavoratore, deve necessariamente formare oggetto di specifica domanda. (nella specie, i giudici del merito, con interpretazione giudicata corretta dalla S.C., avevano ritenuto che il lavoratore, il quale aveva fatto valere crediti per titoli diversi, avesse proposto la domanda di rivalutazione con riferimento alle sole somme oggetto di futura condanna, senza estenderla a quelle risultate percepite prima dell'inizio della lite). (V 1146/84, mass n 433283; (V 4618/82, mass n 422950; (V 2075/82, mass n 419936; (V 1969/82, mass n 419821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)