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Sez. U, Ordinanza n. 757 del 30/09/1982 (Rv. 888036 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EX ART 11 ALL. T ALL'ART 39 DELLA LEGGE N. 486 DEL 1895 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.* | ** [ Massima già assegnata al n. 422950. ] **
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/888036-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EX ART 11 ALL. T ALL'ART 39 DELLA LEGGE N. 486 DEL 1895 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art 3 cost. La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11 all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 - secondo cui le controversie in materia di pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono escluse dalla giurisdizione del giudice ordinario ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti - attesa la non giustificata differenza di trattamento giurisdizionale in relazione alla natura privata del rapporto di impiego degli indicati dipendenti, costretti a rivolgersi a giudici distinti per la tutela, rispettivamente, delle posizioni attinenti al rapporto di impiego in generale (comprese quelle derivanti dalla cessazione del rapporto) e del diritto alla pensione, laddove gli altri dipendenti della medesima categoria trovano dinanzi all'unico giudice ordinario, quale giudice del lavoro, la tutela di tutte le posizioni giuridiche inerenti alla situazione di quiescenza, come in relazione alle diversità caratterizzanti, rispetto al giudizio dinanzi al giudice ordinario quello davanti alla Corte dei conti, in unico grado e privo dell'impugnazione per appello, ed anche di quella per Cassazione per vizi di legittimita.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)