Sez. L, Sentenza n. 4712 del 04/03/2005 (Rv. 579864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Diversa natura dei due diritti - Conseguenze - Domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita proposta in appello - Domanda nuova ed inammissibile - Domanda relativa al trattamento di fine rapporto tempestivamente proposta - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Nel sistema di trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro degli autotrasportatori (nella specie, dipendenti dell'AMAT - Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo), la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita - intesa a soddisfare le necessità del lavoratore nel momento di cessazione del rapporto lavorativo e talvolta dovuta non dal datore di lavoro ma da enti previdenziali - ha ad oggetto un diritto di natura diversa rispetto al diritto al trattamento di fine rapporto, ossia alle frazioni di retribuzioni spettanti al lavoratore in un momento successivo a quello in cui egli ha reso la corrispettiva prestazione. Ne consegue che la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita formulata per la prima volta in appello deve essere dichiarata inammissibile, non potendo ritenersi implicita in quella relativa al trattamento di fine rapporto, ritualmente proposta con l'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)