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Sez. L, Sentenza n. 27198 del 20/12/2006 (Rv. 594042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE | Dipendenti dell'Azienda Speciale AMAT di Palermo - Art. 8, comma terzo, della legge reg. n. 10 del 1964 - Interpretazione - Inidoneità di detta legge reg. sulle municipalizzazioni ad immutare la fonte collettiva del trattamento retributivo - Sussistenza - Conseguenze in relazione al sistema retributivo dei lavoratori transitati nelle aziende municipalizzate.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE

È corretta l'interpretazione operata dal giudice del merito con riferimento all'art.8, comma terzo, della legge reg. della Sicilia 4 giugno 1964, n. 10, relativo alle conseguenze del passaggio dei lavoratori nelle aziende municipalizzate, alla stregua della quale la suddetta norma, nel garantire il mantenimento dei diritti inerenti al precedente rapporto, non ha immutato la fonte dei diritti stessi, i quali, pertanto, hanno mantenuto la loro origine collettiva, con la conseguenza che legittimamente deve escludersi che l'indennità di funzione e carica (reclamata nella specie dai ricorrenti dipendenti dell'Azienda Speciale AMAT di Palermo) abbia assunto natura di diritto quesito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge Reg. Sicilia 04/06/1964 num. 10 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)