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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31642 del 04/12/2019 (Rv. 656369 - 02)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE | Bene doganale - Fruizione - Costituzione in favore di privati di diritti reali o personali - Ammissibilità - Trasferibilità di detti diritti - Ammissibilità - Conseguenze - Alienazione a titolo oneroso di diritto reale di godimento su immobile demaniale - INVIM - Assoggettamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656369-02

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE

La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione – riservata al giudice di merito – del titolo costitutivo (cioè dell'atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l'atto con cui quest'ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)