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Sez. 5, Sentenza n. 4769 del 09/03/2004 (Rv. 570901 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali aventi ad oggetto la fruizione di bene demaniale - Ammissibilità - Trasferimento tra privati di tali diritti - Ammissibilità - Conseguenze - Alienazione a titolo oneroso di diritto reale di godimento su immobile demaniale - Assoggettamento all'INVIM, ex art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570901-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)

La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione - riservata al giudice di merito - del titolo costitutivo (cioè dell'atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l'atto con cui quest'ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 24, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)