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Sez. 1, Sentenza n. 8157 del 03/07/1992 (Rv. 478020 - 01)

Beni - Immateriali - Marchio - In genere (esclusività del marchio) | Legge n. 158 del 1967 - Disciplina - Abrogazione dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 929 del 1942 - Conseguenze - Nome patronimico già usato da altro imprenditore in un marchio anteriore - Uso come marchio per prodotti dello stesso genere - Illegittimità - Dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina - Infondatezza.
Stato
decisa il 1992-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478020-01

Beni - Immateriali - Marchio - In genere (esclusività del marchio)

La legge 11 marzo 1967 n. 158 - la quale ha abrogato la norma dell'art. 13, secondo comma del d.P.R. 21 giugno 1942 n. 929 -, vietando l'uso del marchio consistente nel nome della ditta, sigla o insegna, quando questi segni siano simili o uguali a quelli usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, ha eliminato la facoltà, prevista dalla precedente disciplina, di usare al detto fine quei segni con elementi idonei a differenziarli ed ha reso illegittimo l'uso, come marchio, del nome patronimico (anche se unito a elementi differenziatori) già usato da altro imprenditore in un marchio anteriore per prodotti dello stesso genere, senza che ciò ponga dubbi di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)