Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 15/09/1997 (Rv. 508003 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE | Nome patronimico usato da altro imprenditore - Utilizzabilità come marchio - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE
Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dalla legge 21 marzo 1967 n. 158, l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)