Sez. 2, Ordinanza n. 452 del 07/02/1973 Cc. (dep. 18/05/1973) Rv. 124113 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIGUARDA LA PENA INFLITTA - ELEMENTI INTERMEDI DI CALCOLO - ESTRANEITA AL DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIGUARDA LA PENA INFLITTA - ELEMENTI INTERMEDI DI CALCOLO - ESTRANEITA AL DIVIETO.*
Il divieto della reformatio in peius in appello e operante in riferimento alla pena inflitta per il singolo reato dal giudice di primo grado e non gia agli elementi intermedi di calcolo attraverso cui si perviene al risultato finale della pena inflitta. Pertanto non sussiste la violazione del divieto in parola se il giudice di secondo grado, sull' appello del solo imputato, dovendo procedere alla nuova Determinazione e al ridimensionamento della pena per effetto dell'accoglimento del gravame(nella specie: per esclusione di una circostanza aggravante), elevi la misura di uno o piu degli elementi intermedi di calcolo, adottando nella graduazione criteri diversi e piu rigorosi di quelli seguiti dal primo giudice, purche nel risultato terminale e definitivo non venga irrogata una pena piu grave di quella inflitta nel giudizio di primo grado. (V 121255, anno 1972; 112525, anno 1969; 109662, 109386, 106879, anno 1968, e(d ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)