Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23430 del 16/10/2013 (Rv. 629126 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Giudice di pace - Cause relative a "beni mobili" - Credito risarcitorio derivante dalla lesione di un diritto fondamentale - Inclusione nei limiti della competenza per valore - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione del diritto all'integrità psicofisica.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
La competenza del giudice di pace per le cause "relative a beni mobili" di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che la salute non fosse un "bene mobile", aveva declinato la propria competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno biologico compresa nella sua competenza per valore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)