Sez. 3, Sentenza n. 111 del 12/01/1973 (Rv. 361862 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE INDETERMINABILE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE INDETERMINABILE - ESCLUSIONE.*
Le controversie in materia di risarcimento del danno, anche se sia chiesta la riparazione in Forma specifica, sono relative a somme di denaro: vale a dire sono debiti di valore suscettibili di Determinazione e conversione in denaro. Esse pertanto non possono considerarsi, ai fini della Competenza, come causa di valore indeterminabile, poiche tale qualificazione inerisce soltanto ai diritti e alle azioni insuscettibili di valutazione pecuniaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)