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Sez. 1, Sentenza n. 4699 del 21/04/1993 (Rv. 481960 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile | Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza - Imprese associate - "Maggiorazioni", sotto forma di interessi dovute per il ritardo nel versamento dei contributi - Redditi di capitale - Configurabilità - Esclusione - Assoggettabilità ad I.R.P.E.G. e ad I.L.O.R. - Esclusione - Contrasto di tale disciplina con l'art. 53 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481960-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile

Le "maggiorazioni", sotto forma di interessi, dovute ad una Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza dalle imprese edili associate per il ritardo nel versamento dei contributi, avendo natura compensativa - in quanto non assolvono la funzione di risarcire un danno per lucro cessante, ma piuttosto quella di reintegrare una perdita patrimoniale -, non costituiscono redditi di capitale secondo il disposto dell'art. 41 lett. i) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e non sono quindi assoggettabili ad I.R.P.E.G. e ad I.L.O.R.. Tale disciplina non contrasta con l'art. 53 Cost., in quanto l'esclusione della imposizione tributaria delle suddette "maggiorazioni" deriva dalla riconducibilità di tali proventi nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 41, lett. i), sopra citato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)