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Sez. 1, Sentenza n. 10649 del 29/10/1997 (Rv. 509352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Interessi sui contributi obbligatori versati all'INADEL - Natura - AssoggettabilitĂ  ad IRPEG e ad ILOR - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509352-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

In tema di imposte sui redditi, gli interessi versati all'INADEL - Gestione assistenza e gestione previdenza - (ora INPDAP) dagli enti iscritti (Comuni, Province, Regioni) per il ritardo nel pagamento dei contributi obbligatori, trattandosi di interessi compensativi percepiti da soggetto che non produce reddito di impresa, non sono assoggettabili ad IRPEG e ad ILOR neppure dopo le innovazioni apportate dall'art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)